Art. 10.
(Soppressione della nomina regionale
di consiglieri della Corte dei conti).

      1. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato.
      2. I componenti già nominati alla Corte dei conti ai sensi del comma 9 dell'articolo 7 della citata legge n. 131 del 2003 cessano dalla carica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai medesimi componenti di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.